3. Il budget del dottorando

Quando vinciamo il concorso di dottorato ci viene detto (o dovrebbe venirci detto) che, a partire dal secondo anno, per legge abbiamo diritto ad un budget di ricerca pari ad almeno il 10% dell’importo della borsa di dottorato. Purtroppo spesso non ci avvaliamo, o le circostanze non ci consento di avvalerci, di questa opportunità e molto spesso il budget resta sottoutilizzato. Ho scritto allora questa piccola nota sperando che sia d’aiuto per ottimizzare l’accesso a questo nostro diritto.

Da dove deriva il diritto ad un budget?

La fonte originaria della previsione di un budget di ricerca a disposizione dei dottorandi italiani è il Decreto Ministeriale dell’8 febbraio 2013 n. 45 intitolato “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”.

Qui l’art. 9 dice:

comma 3            A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell’ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l’attività di ricerca in Italia e all’estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell’importo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l’importo non utilizzato resta nella disponibilità dell’istituzione, per gli stessi fini.

comma 5            I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell’ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

Quindi a noi dottorandi spetta un budget minimo del 10% rispetto alla borsa di dottorato. Nel caso dell’Università degli Studi di Milano, dove l’importo della borsa di dottorato è stato elevato a 16.350,00 euro/anno lordi, il budget è stato determinato in 1.650,00 euro/anno.

A chi spetta? Chi paga?

La normativa, come purtroppo spesso accade, non è chiarissima e sembra favorire un’interpretazione secondo la quale il budget spetta esclusivamente ai dottorandi con borsa. Questo fortunatamente non è vero, almeno formalmente, per l’Università degli Studi di Milano. Il nostro Regolamento di dottorato, infatti, dettaglia meglio le varie casistiche:

Art. 20 c. 6            A decorrere dal secondo anno, a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa, un budget a copertura dei costi correlati all’espletamento dell’attività di ricerca in Italia e all’estero, di importo non inferiore al dieci per cento del valore della quota base della borsa. Ai dottorandi che usufruiscono di borse messe a disposizione da università ed enti di ricerca che concorrono al corso di dottorato ovvero da enti esterni, il budget è assicurato dagli stessi finanziatori delle borse. Gli oneri relativi al budget da assicurare a ciascun dottorando privo di borsa gravano sui fondi di ricerca di pertinenza dei componenti del Collegio dei docenti. Qualora il dottorando decada ovvero rinunci alla borsa, il budget finanziato su fondi di bilancio, non utilizzato, rientra nella disponibilità dell’Ateneo, per gli stessi fini.

Il nostro regolamento è quindi molto chiaro e dice che il budget spetta a tutti i dottorandi, indipendentemente da chi eroga la borsa o dall’effettiva presenza di una borsa. In particolare, ad “assicurare a ciascun dottorando privo di borsa” il budget devono essere i membri del collegio docenti sui propri fondi di ricerca. Il budget cui si fa riferimento è lo stesso dei dottorandi con borsa, quindi i docenti per i quali di dottorandi senza borsa lavorano devono assicurargli un budget di almeno 1650,00 al mese, nessuno escluso.

All’art. 20 c. 6 si precisa inoltre che il budget deve essere comunque speso per quelle finalità, pertanto in caso di eccedenze dovute a rinuncia al dottorato, le stesse possono essere distribuite tra gli altri dottorandi.

Dunque, chi paga? Nel caso delle classiche borse ministeriali, l’università. In particolare, spetta al Consiglio d’amministrazione e al Senato accademico decidere di volta in volta quante borse di dottorato mettere a bando. E quindi viene inclusa nel calcolo economico anche la spesa previsionale del budget per ciascun dottorando. Nel caso di borse esterne invece il nostro regolamento dice (vedi anche il precedente art. 20 c. 6):

Art. 5 c. 2            Nel caso di apporti da parte di enti esterni, il finanziamento messo a disposizione deve coprire anche i contributi per l’iscrizione e la frequenza al dottorato, come indicati all’art. 19, la maggiorazione della borsa per soggiorni all’estero e il budget a copertura dei costi di ricerca di cui all’art. 20.

Sono dunque gli stessi enti esterni a doverci garantire il budget. Quindi la scusa che non ci sono soldi non può essere addotta perché qualsiasi ente esterno ha già pagato, oltre alla borsa, anche la maggiorazione per l’estero e il budget.

Lo stesso vale per i dottorati in convenzione:

Art. 6 c. 2            I soggetti convenzionati, in linea di principio in numero non superiore a quattro, devono, ciascuno, impegnarsi ad assicurare l’attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio e garantire, per ogni ciclo di dottorato, il finanziamento di almeno tre borse di studio, compreso il costo per l’eventuale soggiorno all’estero e il budget per l’attività di ricerca di cui all’art. 20. La presenza nel Collegio dei docenti di personale appartenente agli enti convenzionati deve essere contenuta nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

Quindi ogni università o ente di ricerca che porta in dote alla convenzione una borsa di dottorato deve pagare anche gli oneri relativi, compreso il budget per il dottorando.

Ad ulteriore chiarimento segnalo che il budget deve essere disponibile su richiesta, previa autorizzazione del coordinatore e dietro presentazione delle pezze giustificative delle spese sostenute. La richiesta si può fare a partire dal 2° anno e fino alla fine del terzo:

Art. 23 c. 12           Su richiesta motivata del Collegio dei docenti, il Rettore può concedere una proroga di sei o dodici mesi al dottorando che, per comprovati motivi, non sia stato in grado di presentare la tesi entro il termine previsto, ovvero quando sussistano esigenze di approfondimento delle ricerche finalizzate alla stesura della tesi medesima. In tal caso, il dottorando è ammesso all’esame finale nell’anno successivo, sempre previo parere del Collegio dei docenti e a seguito della valutazione positiva della tesi. La proroga è incompatibile con l’erogazione della borsa di studio e del budget di ricerca di cui al comma 6 dell’art. 20. Non possono ottenere la proroga i dottorandi che hanno usufruito della sospensione della frequenza del dottorato contemplata dall’art. 22. Durante il periodo di proroga, il dottorando è tenuto ad adempiere agli obblighi richiesti in materia di contributi, come previsti dal Consiglio di amministrazione.

Giova, da ultimo, far presente che i budget del 2° e 3° anno possono – volendo – essere cumulati.

 

p. s. almeno in Unimi, non vi è una “prescrizione” precisa sul come debbano essere usati i fondi. Di solito è una “contrattazione” con il proprio supervisore e il coordinatore del dottorato. Nei fatti sicuramente possono essere usati per le spese di soggiorno/vitto/viaggio nei periodi all’estero, per partecipare ai convegni e per le relative spese vive. In alcuni casi anche per l’acquisto di PC (ma è sconsigliabile perché poi dovrebbero restare di proprietà dell’università). Non dovrebbero invece essere usati per l’attività di ricerca vera e propria (es. acquisto di consumables), a quello deve provvedere il laboratorio!

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Title: 3. Il budget del dottorando
Date Posted: 2017-04-24
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Category: Diritti, News, Uncategorized

6 thoughts on “3. Il budget del dottorando

  1. Gravatar of Antonio Tripodi who made comment number 76 Antonio Tripodi says:

    Salve.
    Anzitutto grazie per l’articolo e le informazioni. Io sto concludendo il primo anno di dottrato (2016-17), e mi accingo ad entrare nel secondo tra 6 mesi.

    In buona sostanza, mi corregga se sbaglio, questo budget verrebbe erogato allo stesso modo con cui l’università eroga i rimborsi per le trasferte?

    Nel concreto, si tratterebbe di compilare un modulo di richiesta rimborso diverso dal classico “foglio di missione” (e diretto ad un diverso ufficio), ma seguendo la stessa filosofia?

    Grazie di nuovo per il tempo e l’attenzione.

    • Gravatar of formenti who made comment number 77 formenti says:

      Ciao Antonio,

      esatto proprio come per le missioni.

      In bocca al lupo!

      Giulio

  2. Gravatar of Leonardo who made comment number 81 Leonardo says:

    Buongiorno,
    vorrei sapere se tale budget può essere utilizzato anche per seguire dei corsi di aggiornamento, a pagamento e stanziati da Università o enti privati, con argomenti inerenti a quelli trattati nel proprio corso di dottorato o di interesse personale. In più vorrei sapere se il budget stesso può essere utilizzato per partecipare anche a dei congressi in italia o all’estero.
    Grazie e buona giornata!

    Leonardo

    • Gravatar of formenti who made comment number 82 formenti says:

      Ciao Leonardo!

      Ho aggiunto un post scriptum all’articolo su quello che mi chiedi.

      Giulio

  3. Gravatar of Michele who made comment number 83 Michele says:

    Ciao Giulio,
    ma quindi per chi è pagato da enti esterni, come ad esempio Telethon, AIRC ecc… come si farebbe a richiedere tale budget?

    • Gravatar of formenti who made comment number 85 formenti says:

      Ciao Michele,

      il responsabile dei fondi è sempre il coordinatore ufficiale della scuola di dottorato, nel vostro caso:

      http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/68275.htm

      A lui va presentata la richiesta specifica per approvazione. Meglio naturalmente concordare con il proprio tutor prima la cosa.

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